Trasmissione dei flussi informativi relativi alla produttività individuale al direttore del Distretto dell’Azienda Sanitaria – Insussistenza dell’obbligo di trasmissione in capo ai dirigenti medici del Distretto – Illegittimità della sanzione disciplinare applicata ai dirigenti medici del Servizio.
Alcuni dirigenti medici, operanti presso un Servizio interno al Distretto dell’Azienda Sanitaria, hanno convenuto in giudizio la stessa, chiedendo l’annullamento delle sanzioni disciplinari loro inflitte, consistenti nella multa, il cui importo sarebbe stato trattenuto in busta paga.
Tali sanzioni avevano tratto origine dall’ordine con il quale il direttore del Distretto Sanitario aveva richiesto al responsabile del Servizio dell’unità complessa di fornirgli i dati della produttività individuale relativi ai medici operanti presso il Servizio. Lo stesso ordine veniva successivamente indirizzato agli altri dirigenti medici del Servizio.
In tutti i casi l’ordine rimaneva ineseguito e i dirigenti medici venivano sanzionati disciplinarmente.
Stante l’infondatezza degli addebiti mossi e l’illegittimità delle sanzioni applicate, i dirigenti medici ricorrevano al Tribunale Civile di Oristano – Sezione Lavoro per ottenerne l’annullamento.
Il ricorso, respinto dal Tribunale, veniva invece accolto dalla Corte d’Appello di Cagliari con la sentenza n. 116 del 31 maggio 2021, alla quale i tre dirigenti medici si erano rivolti mediante il ricorso degli Avvocati dello Studio Legale Longheu.
Nel ricorso veniva evidenziato come l’ordine di trasmissione dei “flussi informativi relativi alla produttività individuale” fosse rimasto ineseguito perché i dati della produttività del Servizio venivano tenuti solo in forma aggregata, sicché, il responsabile del Servizio, così come gli altri dirigenti medici, avrebbero potuto inviare al direttore del Distretto Sanitario solo i dati della produttività globale e non anche, quelli richiesti sulla produttività individuale. Così, era correttamente avvenuto: il responsabile del Servizio dell’unità complessa aveva trasmesso al direttore del Distretto Sanitario i soli dati della produttività globale.
Nel ricorso, inoltre, veniva evidenziato come i dati sulla produttività individuale dei medici in questione fossero presenti nel sistema informativo denominato Ris-Pacs, in uso presso la struttura complessa, un sistema informatico relativo alle prestazioni di tutta l’Unità, sia della struttura ospedaliera centrale che dei Distretti periferici cui appartenevano i dirigenti medici ricorrenti. Tali dati venivano trasmessi periodicamente, tramite il sistema informatico, al Servizio controllo gestione, il quale poi li forniva al Direttore generale a fini di informazione sulla produttività dei servizi.
La Corte d’Appello ha così ritenuto che il sistema informativo integrato consentisse l’estrazione dei dati sulla produttività dei singoli medici e che fosse esclusivamente compito dell’amministratore del sistema informatico Ris-Pacs, per espressa disposizione del direttore dell’Azienda sanitaria, provvedere, ogni quattro mesi, alla trasmissione dei dati della produttività individuale all’organo di controllo interno all’Azienda Sanitaria, denominato Servizio controllo gestione.
Trattavasi dello stesso ufficio che aveva richiesto al direttore del Distretto Sanitario i “report di produttività per specialista”, facendo presente che, i report inviati dal dirigente responsabile del Servizio, non erano conformi al modello in uso presso l’Azienda, perché mancanti dei dati individuali. Da tale comunicazione avevano tratto origine i provvedimenti disciplinari impugnati.
La Corte ha rilevato come sia rimasto inspiegato, da parte della Azienda che ne era onerata, per quale ragione il Servizio controllo gestione avesse necessitato ancora dell’invio dei dati della produttività individuale da parte del responsabile dell’unità complessa, nonostante gli stessi gli venissero forniti ogni quattro mesi dall’amministratore del sistema.
La Corte d’Appello ha inoltre precisato che “l’obbligo di tale invio non può basarsi sulla disposizione contenuta nella nota del 7 novembre 2001 (allegata dall’Azienda sanitaria), risalente a ben sedici anni prima dei fatti di causa: le innovazioni tecnologiche intervenute nel frattempo hanno evidentemente inciso sulle modalità di acquisizione delle informazioni da parte degli organi aziendali interessati. Quindi, anche se tale nota è considerata ancora in vigore, non può sanzionarsi l’omissione di quello che appare ormai un adempimento superfluo”.
In definitiva, è stato affermato come in capo ai dirigenti medici in questione non sussistesse alcun obbligo, sanzionabile disciplinarmente, di trasmettere i dati della produttività individuale al direttore del Distretto Sanitario e che tali dati, in base alle procedure in uso, dovessero essere forniti al Servizio controllo gestione esclusivamente dall’amministratore del sistema informatico Ris-Pacs.
La Corte d’Appello di Cagliari, accogliendo il ricorso presentato dagli Avvocati dello Studio Legale Longheu, in riforma della sentenza del Tribunale di Oristano – Sezione Lavoro, ha annullato tutte le sanzioni disciplinari applicate ai dirigenti medici, affermando l’obbligo dell’Azienda Sanitaria di restituire agli stessi le somme trattenute in busta paga a tale titolo.
La Corte ha inoltre condannato l’Azienda Sanitaria alla rifusione delle spese del primo e secondo grado di giudizio in favore dei dirigenti medici appellanti.