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Responsabilità professionale dell’incaricato alla tenuta della contabilità aziendale e degli adempimenti fiscali – Risarcimento del danno.

Con la sentenza n. 256 del 12 agosto 2020, il Tribunale Civile di Nuoro ha accolto la domanda presentata dagli Avvocati dello Studio Legale Longheu nell’interesse di una s.r.l., riconoscendo i danni ad essa danni cagionati dal negligente svolgimento del mandato professionale da parte della società da quest’ultima incaricata della tenuta della contabilità aziendale e dell’espletamento dei relativi adempimenti fiscali. 

Nello specifico, il contenzioso ha tratto origine dalla contestazione sollevata dall’Agenzia delle Entrate ad una s.r.l., alla quale era stato richiesto il pagamento di un ingente importo a titolo di sanzioni per presunte violazioni in materia Ires, Irap ed Iva.

La s.r.l. ha sostenuto che i predetti accertamenti e le conseguenti sanzioni fossero dipesi dagli errori contabili dei professionisti facenti parte della società incaricata della tenuta della contabilità aziendale, con specifico riferimento agli anni in contestazione.

Il Tribunale civile di Nuoro, condividendo la tesi della società attrice, ha affermato la responsabilità professionale della società incaricata della tenuta della contabilità aziendale, evidenziando che: “ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità di svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall’art. 1176, comma 2, c.c. (…) ovvero, nel caso in cui la prestazione professionale da eseguire in concreto involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, la responsabilità è attenuata, configurandosi ai sensi dell’art. 2236, c.c., nel caso di dolo o colpa grave.” Al di fuori di quest’ultimo caso “la responsabilità del professionista va configurata ove questi non abbia svolto l’attività inerente il mandato o l’abbia svolta parzialmente ovvero anche per non avere informato il cliente dell’impossibilità di espletarla”.

Per quanto riguarda il professionista incaricato di curare la contabilità dell’azienda e compilare le dichiarazioni fiscali, lo standard di diligenza richiesto, secondo il Tribunale adito, ricomprende “il compimento di ogni attività, anche successiva, funzionalmente necessaria a rendere utile la prestazione resa nell’interesse del cliente”.

Il Tribunale di Nuoro ha ritenuto che la società convenuta avesse commesso numerosi errori, alla stessa esclusivamente imputabili, nel redigere le dichiarazioni fiscali della s.r.l., e precisamente: erroneo inserimento tra le spese deducibili di quelle relative al carburante le cui schede risultavano incomplete, in quanto carenti dei dati prescritti dalla normativa; erroneo inserimento di una fattura relativa all’acconto per una fornitura di merci tra i componenti negativi del reddito che invece avrebbe dovuto essere iscritta in altra voce (e precisamente nell’attivo circolante dello stato patrimoniale); erroneo inserimento nei costi contabilizzati ai fini Irap di costi già qualificati dalla società come indeducibili e non oggetto di corrispettiva variazione in aumento ai fini Irap; mancato inserimento tra le poste attive della somma relativa al pagamento di una fattura emessa nel 2011 e risultante pagata nell’esercizio 2013 in quanto, nell’ipotesi in cui una posizione debitoria, già annotata come tale, debba ritenersi cessata, si realizza una sopravvenienza attiva con il conseguente assoggettamento ad imposizione nell’esercizio in cui tale posta attiva emerge in bilancio e acquista certezza.

In conclusione ha “considerato che le irregolarità accertate dall’Agenzia delle Entrate derivano da inserimenti errati nella documentazione contabile e nelle dichiarazioni fiscali, e che non è ravvisabile la fattispecie della prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà” ed ha quindi ritenuto la responsabilità della società convenuta per “aver eseguito la prestazione in violazione del dovere della normale diligenza professionale media esigibile ai sensi dell’art. 1176, secondo comma, cod. civ. con la conseguente esposizione della società attrice alle sanzioni previste dalle legge per la presentazione di dichiarazioni infedeli e l’irregolare tenuta dei registri contabili”. Quanto, infine, alla quantificazione del danno causato alla società attrice dalla condotta negligente della convenuta, il Giudice adìto lo ha ritenuto pari alle “sanzioni addebitate per le irregolarità indicate e agli interessi richiesti per effetto del tardivo pagamento delle somme dovute a titolo di imposte”.