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Procedura di gara espletata per l’affidamento del servizio di disetaneizzazione del bosco –   Erronea interpretazione del disciplinare di gara – Espletamento del servizio riservato a  “Agronomo/Forestale o altro tecnico abilitato per le attività richieste” – Illegittimo affidamento del servizio ad un Architetto – Professionista non ricompreso tra i tecnici abilitati.

Con la sentenza n. 341 del 10 maggio 2021, la Prima Sezione del T.a.r. Sardegna ha accolto il ricorso, presentato dagli Avvocati dello Studio Legale Longheu, nell’interesse di uno Studio Associato di Dottori Agronomi, per l’annullamento degli atti relativi ad una procedura di gara espletata tramite MEPA per l’affidamento del servizio di progettazione della disetaneizzazione del bosco nella parte in cui avevano ricompreso tra le categorie professionali, cui veniva permesso l’accesso alla procedura, quella degli “Architetti”.

Nel caso di specie, il contenzioso ha tratto origine dalla pubblicazione sul portale MEPA, da parte di un Ente Parco Nazionale, di richiesta di offerta finalizzata all’affidamento del “Servizio di progettazione esecutiva per la disetaneizzazione di un vasto bosco di grande rilevanza naturalistica.

L’allegato al disciplinare di gara prevedeva che il “Tecnico ricercato” per l’espletamento del servizio fosse un “Agronomo/Forestale o altro tecnico abilitato per le attività richieste”.

Lo Studio Associato Agronomico assistito dallo Studio Legale Longheu presentava la sua offerta per la partecipazione alla gara ma, riceveva la comunicazione di aggiudicazione definitiva del servizio in favore di un diverso soggetto, invece esercente la professione di “Architetto”.

Stante l’illegittimità dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto, si è reso necessario ricorrere al T.a.r. per la Sardegna.

Con il ricorso, gli Avvocati dello Studio Legale Longheu hanno sostenuto l’illegittimità dell’aggiudicazione del servizio di disetaneizzazione del bosco ad un “Architetto”, ritenendo che l’oggetto del servizio concernesse competenze professionali esclusive dei dottori Agronomi e/o Forestali e non potesse estendersi agli Architetti in difetto di una specifica preparazione di questi ultimi in materia agronomica e forestale.

Lo stesso ordine Ordine dei Dottori Agronomi, anch’esso rappresentato dagli Avvocati dello Studio Legale Longheu, interveniva nel giudizio ad adiuvandum.

Il T.a.r. Sardegna ha accolto il ricorso, stabilendo che la clausola di partecipazione inserita nell’allegato al disciplinare di gara, dovesse ritenersi limitata ai professionisti muniti di una specifica competenza professionale, sostanzialmente i dottori Agronomi e/o Forestali, con esclusione di altre figure, ad esempio gli Architetti privi di un adeguato curriculum illustrativo di competenze volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l’ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale.

Il T.a.r. Sardegna ha precisato che “Dalla combinata lettura del disciplinare di gara e del capitolato speciale si ricava che l’oggetto della gara riguardava l’affidamento del servizio di progettazione esecutiva per la disetaneizzazione del bosco (…). Nell’allegato (…) venivano meglio specificati i contenuti delle attività progettuali richieste al professionista (…). La progettazione in questione richiedeva, evidentemente, competenze professionali di settore molto specifiche riconducibili in via pressoché esclusiva a quelle dei Dottori Agronomi e/o Forestali, come delineate dall’art. 2 della legge 7 gennaio 1976 n. 3 (Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale), nel testo sostituito dall’art. 2,L. 10 febbraio 1992, n. 152.”.

Il T.a.r. ha evidenziato d’altra parte come, dagli atti del processo, non risultasse neppure vi fosse stato, da parte dell’Architetto aggiudicatario “un percorso professionale o formativo che abbia consentito all’amministrazione di ritenere comunque acquisito, al di là dell’interpretazione estesa dell’art. 2 della legge n. 3 del 1976 offerta dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 952/17 richiamata dalla difesa dell’Ente Parco, un livello di competenza specifica correlata al contenuto dell’appalto tale da consentire di ricomprendere il suo profilo tra i tecnici abilitati ai quali era consentita la partecipazione alla selezione”.

Sulla base delle predette motivazioni, il Tar ha annullato tutti gli atti della procedura impugnati, con condanna dell’Ente Parco alla rifusione delle spese di lite in favore dello Studio Associato Agronomico e compensazione delle stesse nei confronti dell’Ordine dei Dottori Agronomi, intervenuto nel giudizio ad adiuvandum.