Ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo rimasta ineseguita – Silenzio inadempimento dell’Amministrazione – Obbligo del Comune di eseguire l’ordinanza di demolizione.
Con la sentenza n. 25 del 17 gennaio 2022, la Seconda Sezione del T.a.r. Sardegna ha accolto il ricorso presentato dagli Avvocati dello Studio Legale Longheu, nell’interesse di un privato cittadino, per ottenere la concreta esecuzione di un’ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo rimasta del tutto ineseguita da parte del Comune.
Il T.a.r. ha confermato che, nel caso di inerzia della Pubblica Amministrazione, il cittadino-amministrato può fruttuosamente esperire il ricorso giurisdizionale avverso il silenzio/inadempimento da essa serbato, non solo per ottenere l’emanazione del provvedimento amministrativo omesso, ma anche per ottenere la materiale esecuzione del provvedimento amministrativo finale rimasto ineseguito.
Nel caso di specie, il contenzioso ha tratto origine dalla mancata esecuzione, da parte dell’Ente Comunale, dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi emessa dal Servizio interno di Controllo Edilizia per l’eliminazione di un manufatto realizzato abusivamente su un terreno confinante con quello di proprietà del privato cittadino.
Nel 2010, infatti, in aderenza alla proprietà di quest’ultimo era stato costruito un fabbricato in assenza di titolo edilizio, in zona protetta da vincolo paesaggistico e con una una veduta in affaccio sul muro di confine tra le due proprietà, in violazione della distanza minima dal confine stabilita dal piano di risanamento urbanistico.
Nel 2012, il Dirigente del Servizio competente disponeva, con ordinanza, la demolizione dell’opera abusiva.
Tuttavia, il provvedimento rimaneva del tutto ineseguito e, nonostante le istanze di sollecito ripetutamente inoltrate agli Uffici preposti, l’Amministrazione perdurava nella propria inerzia, senza provvedere alla demolizione.
Al fine di vedere concretamente tutelati i diritti del proprietario confinante, si è reso necessario ricorrere al Tribunale Amministrativo per la Sardegna.
Il T.a.r. ha accolto il ricorso presentato dagli Avvocati dello Studio Legale Longheu, condividendo l’orientamento per cui l’azione contro il silenzio-inadempimento della Pubblica Amministrazione ed il relativo rito processuale è fruttuosamente esperibile anche in reazione all’omesso compimento di un’attività materiale da parte dell’Amministrazione.
Il Tribunale ha affermato che, per assicurare una tutela concreta ed effettiva al cittadino-amministrato, il dovere della P.A. di concludere espressamente il procedimento amministrativo (art. 2 L. 241/90), dev’essere necessariamente letto anche alla luce del canone di esecutività del provvedimento.
Poiché, pertanto, ex art. 21 quater L. 241/90, il provvedimento amministrativo efficace deve essere eseguito immediatamente, laddove questo non avvenga, l’interessato ben potrà agire avverso il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione al fine di ottenere la condanna della stessa alla materiale esecuzione del provvedimento, tramite il compimento delle attività materiali omesse.
Con la sentenza in esame, il T.a.r. Sardegna ha quindi dichiarato l’obbligo del Comune resistente di eseguire l’ordinanza di demolizione nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza in via amministrativa, mediante l’adozione degli atti e delle operazioni materiali a tal fine occorrenti, ovvero, per il caso di perdurante inadempimento, ha disposto la nomina di un Commissario ad acta, già individuato nel Dirigente generale dell’Assessorato Enti Locali e Urbanistica della Regione Sardegna.
Il T.a.r. ha inoltre condannato il Comune alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, nonchè al pagamento del compenso eventualmente spettante al Commissario ad acta nominato.